Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 12/2/2010 n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

Articolo 70

Modifiche all’articolo 15 della l.r 56/2000

TITOLO IV - La valutazione di incidenza
CAPO I  - Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

Modifiche all’articolo 15 della l.r 56/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r 56/2000 è sostituito dal seguente:
“1. I progetti di cui all’articolo 43, commi 1 e 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), ricadenti anche parzialmente nei siti di importanza regionale, sono sottoposti alla procedura di VIA, secondo quanto disposto dall’articolo 43, commi 4 e 5, della medesima legge. Tali progetti contengono, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“1 bis. La valutazione di incidenza relativa ai progetti di cui al comma 1 è effettuata, nell’ambito di un unico procedimento, dalla stessa amministrazione competente per le procedure di VIA e di verifica.”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“1 ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 1quater, quando i progetti di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia.”. 4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“1 quater. Quando i progetti di cui al comma 1, interessano il territorio di un parco nazionale, la valutazione d’incidenza è effettuata previa acquisizione del parere dell’ente parco nazionale qualora sia intervenuta l’intesa di cui all’articolo 3, comma 5 bis o, in mancanza, della Regione.”. 5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“1 quinquies. In attuazione dell’articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997 i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale di cui all’allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”.
6. Dopo il comma 1 quinquies dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“1 sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 1 bis, la valutazione di incidenza relativa agli interventi di cui al comma 1 quinquies, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione dell’intervento, previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell’ente parco regionale nel caso di cui all’articolo 3, comma 5. Nel caso di cui all’articolo 3, comma 5 bis, il parere è reso dall’ente parco nazionale o, in mancanza dell’intesa, dalla Regione.”.
7. Dopo il comma 1 sexies dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“1 septies. La Giunta regionale definisce i criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore.”.
8. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000, è sostituito dal seguente:
“2. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della legge regionale 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, contengono apposito studio ai fini dell’effettuazione della valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997.” .
9. Al comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 le parole: “La relazione di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Lo studio di cui al comma 2” .
10. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:
“3. Gli atti di pianificazione di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su siti di importanza regionale di cui all’allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, contengono una uno studio di incidenza teso a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutato nell’ambito della procedura di approvazione degli atti stessi.”.
11. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:
“4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione degli stessi. L’amministrazione competente approva gli atti di pianificazione quando accerta che la loro attuazione non pregiudica l’integrità del sito o del geotopo interessato. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d’intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.”.
12. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“4 bis. Per gli atti di pianificazione e loro varianti di competenza dei comuni o di altri enti, diversi dalla Regione e dalla provincia, che interessano il territorio compreso in tutto o in parte all’interno dei siti di importanza regionale di cui all’allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell’ente parco regionale o nazionale nei casi di cui all’articolo 3, commi 5 e 5 bis. I comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti che intendono procedere a specifici approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di propria competenza, si avvalgono del supporto di adeguata professionalità tecnica, anche con il ricorso al fondo finanziario di cui all’articolo 34, comma 5, della l.r. n. 10/2010”.
13. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 15 dellal.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“4 ter. Per gli atti di pianificazione di competenza provinciale e loro varianti che interessano siti di importanza regionale di cui all’allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11 compresi nell’ambito territoriale di più province o enti parco di cui al comma 4 bis, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del comma 4, del parere obbligatorio delle altre province o degli enti parco al cui territorio il sito o il geotopo appartengono.”.
14. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“4 quater. In attuazione dell’articolo 5, comma 6, del d.p.r. 357/1997, il termine per l’effettuazione della verifica di cui ai commi 1 sexies, 4, 4 bis e 4 ter, è di sessanta giorni, decorrenti dal ricevimento dello studio. Le autorità competenti alla verifica chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.”. 15. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:
“5. Il procedimento di valutazione di incidenza si conclude con apposito provvedimento, contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10 del d.p.r. 357/1997 si applicano anche con riferimento ai siti di importanza regionale ed ai geotopi. In ogni caso, la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 9, è fatta anche alla Giunta regionale.”. 16. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 le parole: “Qualora il Sito di importanza regionale ospiti” sono sostituite dalle seguenti: “Quando il sito di importanza regionale ospita”.
17. Dopo il comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 56/2000 è inserito il seguente:
“7 bis. I pareri richiesti ai sensi dei commi 1 ter, 1 quater, 1 sexties, nonché 4 bis e 4 ter, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Decorso tale termine in assenza della trasmissione del parere richiesto, o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione competente per la valutazione di incidenza invia diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale provvede alle determinazioni di competenza previa valutazione espressa degli effetti implicati dalla mancata acquisizione del parere richiesto.”. 18. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:
“7 ter. Nei casi di cui al comma 7 bis, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dalla mancata conclusione del procedimento, o dal ritardo nella conclusione medesima, fa carico esclusivamente all’amministrazione inadempiente.”. 19. Il comma 8 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è abrogato.


   


   


    

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Ambito di applicazione
Articolo 6 - Casi di esclusione
Articolo 7 - Obblighi generali
Articolo 8 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 9 - Partecipazione
Articolo 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio
Articolo 11 - Attribuzione delle competenze
Articolo 12 - Autorità competente
Articolo 13 - Funzioni dell’autorità competente
Articolo 14 - Supporto tecnico all’autorità competente
Articolo 15 - Funzioni del proponente
Articolo 16 - Funzioni dell’autorità procedente
Articolo 17 - Esercizio delle competenze in forma associata
Articolo 18 - Soggetti da consultare
Articolo 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati
Articolo 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
Articolo 21 - Modalità di svolgimento della VAS
Articolo 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 23 - Procedura per la fase preliminare
Articolo 24 - Rapporto ambientale
Articolo 25 - Consultazioni
Articolo 26 - Espressione del parere motivato
Articolo 27 - Conclusione del processo decisionale
Articolo 28 - Informazione sulla decisione
Articolo 29 - Monitoraggio
Articolo 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
Articolo 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
Articolo 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali
Articolo 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
Articolo 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
Articolo 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi
Articolo 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005
Articolo 37 - Disposizioni transitorie
Articolo 38 - Disposizioni attuative
Articolo 39 - Oggetto della disciplina
Articolo 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali
Articolo 41 - Definizioni
Articolo 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007
Articolo 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III
Articolo 44 - Casi di esclusione
Articolo 45 - Competenze
Articolo 46 - Amministrazioni interessate
Articolo 47 - Strutture operative e supporto tecnico
Articolo 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 50 - Studio di impatto ambientale
Articolo 51 - Procedura di fase preliminare
Articolo 52 - Avvio della procedura di valutazione
Articolo 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio
Articolo 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione
Articolo 55 - Istruttoria interdisciplinare
Articolo 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento
Articolo 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti
Articolo 60 - Controlli e sanzioni
Articolo 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi
Articolo 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri
Articolo 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA
Articolo 64 - Disposizioni transitorie
Articolo 65 - Disposizioni attuative delle procedure
Articolo 66 - Modifica degli allegati
Articolo 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti
Articolo 68 - Abrogazione
Articolo 69 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 56/2000
Articolo 70 - Modifiche all’articolo 15 della l.r 56/2000
Articolo 71 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 56/2000
Articolo 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza
Articolo 73 - Raccordo fra VAS e VIA
Articolo 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile
Articolo 75 - Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 76 - Disposizioni finanziarie
Articolo 77 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale
Allegato 3 - Allegato A1 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione
Allegato 4 - Allegato A2 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia
Allegato 5 - Allegato A3 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del comune
Allegato 6 - Allegato B1 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Industria energetica ed estrattiva
Allegato 7 - Allegato B2 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia
Allegato 8 - Allegato B3 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune
Allegato 9 - Allegato C Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)
Allegato 10 - Allegato D Elementi di verifica per la decisione dell’autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione