Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 18

Regolamento di attuazione dell`articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).


preambolo

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l’articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l’articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l’articolo 14;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 4 giugno 2009;

Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza;

Vista la Delib.G.R. 21 dicembre 2009, n. 1233;

Visto il parere della Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, nella seduta del 28 gennaio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la Delib.G.R. 23 febbraio 2010, n. 202;

Considerato quanto segue:

1. la recente legge regionale n. 64/2009 - di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell’evoluzione legislativa intercorsa successivamente all’entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (L.R. 7 gennaio 1994, n. 1);

2. il presente regolamento, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento - attualmente costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cui all’articolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire standard di sicurezza certi ed uniformi per la gestione dei manufatti attraverso la regolazione degli aspetti essenziali delle procedure autorizzative, nonché delle attività di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari;

b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d’acqua principali e la ricarica di falda;

c) favorire il monitoraggio degli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico;

3. in particolare, si sono individuate nozioni e specifiche tecniche univoche e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale ed è stata prevista la suddivisione degli impianti in classi, nonché una classificazione dei rischi connessi, in funzione delle caratteristiche dell’impianto e degli stati di rischio indotto su un’area ritenuta significativa, calcolata sulla base di specifici parametri;

4. oltre ai contenuti essenziali delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica, si è reso necessario disciplinare le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di ritenuta nonché le procedure di autorizzazione dei lavori di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare, in caso di cessazione definitiva degli impianti e di abbandono dell’invaso, anche in funzione della tipologia dell’impianto;

5. si è posta inoltre l’esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della norma transitoria introdotta dalla L.R. n. 64/2009;

6. nelle more dell’adozione, da parte delle province, dei rispettivi atti organizzativi, si è posta la necessità di determinare termini di conclusione del procedimento più lunghi rispetto a quelli ordinariamente individuati dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo) in considerazione dei seguenti motivi:

a) la complessità delle procedure e della materia comporta la necessità di approfondimenti, sopralluoghi, particolari tipi di esami, che richiedono tempi flessibili, anche per il fatto di essere legati alle condizioni atmosferiche;

b) la delicatezza degli interessi coinvolti, quali la pubblica incolumità, l’uso della risorsa idrica, nonché la tutela dell’ambiente, richiede un’attenzione particolare degli esami e valutazioni tecniche che sono richiesti all’amministrazione provinciale;

c) la previsione che nella fase transitoria perverranno all’amministrazione provinciale le domande relative a tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, ha richiesto la determinazione di tempi ancora più lunghi rispetto agli altri per le domande di regolarizzazione e di sanatoria;

7. si è altresì provveduto a definire modalità e tempi per l’invio da parte della provincia dei dati relativi ai provvedimenti adottati nell’ambito delle competenze attribuite, nonché dei dati relativi alle caratteristiche essenziali degli impianti, prevedendo anche forme semplificate per la comunicazione delle suddette informazioni;

8. si è quindi reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (L.R. n. 40/2009 e L.R. 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”) prevedendo, nelle more dell’attivazione delle modalità telematiche, specifiche disposizioni transitorie per la comunicazione alla regione da parte della provincia dei dati essenziali relativi agli impianti, per l’inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione degli atti agli interessati;

9. in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni tecniche ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), si è infine ritenuto opportuno disciplinare i contenuti del progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del D.Lgs. 152/06, al fine di garantire - oltre al mantenimento o ripristino della capacità di invaso ed all’efficienza degli organi di scarico e di presa - la qualità della risorsa idrica;

si approva il presente regolamento:

Altri Articoli del provvedimento

preambolo
Articolo 1 - Oggetto (articolo 14 L.R. n. 64/2009)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 4 - Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 5 - Scelta dell’area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 6 - Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 9 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 10 - Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 11 - Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 12 - Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 19 - Chiusura dell’esercizio dell’impianto e abbandono dell’invaso. Demolizioni (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 20 - Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 22 - Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 23 - Contenuti del progetto di gestione dell’invaso (art. 14 comma 3, lettera h) L.R. n. 64/2009).
Articolo 24 - Termini dei procedimenti.
Allegato A - Classificazione del rischio
Allegato B - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzione
Allegato C - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per esercizio e la manutenzione
Allegato D - Dati da trasmettere alla competente struttura regionale