Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 18
Articolo 9
Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Capo III - Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza
Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera f) L.R. n. 64/2009).
1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) ed in particolare indicano:
a) l’uso a cui è destinato l’impianto;
b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell’articolo 6;
c) gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o indotti per effetto della costruzione dell’impianto, necessari a valutare l’ammissibilità dell’opera;
d) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all’articolo 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l’indicazione delle eventuali relative cave di prestito;
e) i bacini idrografici sottesi all’opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l’invaso;
f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell’impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;
g) la valutazione dell’entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe.
5. La provincia approva il progetto preliminare, previa acquisizione, anche in sede di Conferenza di Servizi, dei pareri, degli atti di assenso e delle certificazioni delle altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:
a) il certificato di convalida del calcolo della portata di massima piena del bacino imbrifero tributario, rilasciato dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, limitatamente agli invasi di classe D ed E di cui all’articolo 3;
b) il parere espresso dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della L.R. n. 64/2009, limitatamente agli invasi di classe E di cui all’articolo 3, al fine di assicurare la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionali in materia di difesa del suolo;
c) nulla osta dell’autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta).
6. La provincia comunica al soggetto richiedente il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, che può eventualmente contenere prescrizioni per l’elaborazione del progetto definitivo.
7. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dall’acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui al comma 5.
Altri Articoli del provvedimento
preamboloArticolo 1 - Oggetto (articolo 14 L.R. n. 64/2009)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 4 - Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 5 - Scelta dellarea per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 6 - Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) L.R. n. 64/2009).
Articolo 9 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 10 - Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) L.R. n. 64/2009).
Articolo 11 - Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) L.R. n. 64/2009).
Articolo 12 - Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) L.R. n. 64/2009).
Articolo 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) L.R. n. 64/2009).
Articolo 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 19 - Chiusura dellesercizio dellimpianto e abbandono dellinvaso. Demolizioni (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) L.R. n. 64/2009).
Articolo 20 - Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) L.R. n. 64/2009).
Articolo 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 22 - Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 L.R. n. 64/2009).
Articolo 23 - Contenuti del progetto di gestione dellinvaso (art. 14 comma 3, lettera h) L.R. n. 64/2009).
Articolo 24 - Termini dei procedimenti.
Allegato A - Classificazione del rischio
Allegato B - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzione
Allegato C - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per esercizio e la manutenzione
Allegato D - Dati da trasmettere alla competente struttura regionale