Legge Regionale Piemonte 2/3/2011 n. 1
Articolo 2
Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 20/2009.
Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 20/2009.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 20/2009, è sostituita dalla seguente:
"a) per unità edilizie si intendono:
1) le unità immobiliari catastalmente autonome con destinazione d'uso residenziale, compresi gli edifici già rurali che, persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità, sono stati dichiarati al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 2, commi 36, 37 e 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
2) gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e di chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli professionali, nel caso di persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), nonché per l'esclusivo uso dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo, o dei soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20Articolo 2 - Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 3 - Modifica all'articolo 3 della L.R. n. 20/2009
Articolo 4 - Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 5 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 6 - Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 7 - Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 8 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21.
Articolo 9 - Norma transitoria.
Articolo 10 - Norma abrogativa.