Legge Regionale Piemonte 2/3/2011 n. 1
Articolo 9
Norma transitoria.
Norma transitoria.
1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adeguatamente motivata tenuto conto dei limiti posti dalla legge stessa, possono disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 7 della L.R. n. 20/2009, come modificati dalla presente legge, in tutto o in parte del territorio comunale.
2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni possono adeguare agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 20/2009, come modificati dalla presente legge, le deliberazioni con le quali hanno disposto l'esclusione dell'applicazione degli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione in deroga in tutto o in parte del territorio comunale.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non adeguate agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 20/2009, come modificati dalla presente legge, non sono applicabili alla presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20Articolo 2 - Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 3 - Modifica all'articolo 3 della L.R. n. 20/2009
Articolo 4 - Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 5 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 6 - Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 7 - Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 8 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21.
Articolo 9 - Norma transitoria.
Articolo 10 - Norma abrogativa.