Decreto Assessoriale Sicilia 10/8/2012
Articolo 1
Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12,
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con
altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo
superiore a 100.000 euro, sono tenute, preventivamente, a predisporre ed approvare nel rispetto dei
documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi-tipo allegati al presente
decreto.
2. I limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono riferiti
all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal
quadro economico di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.
207.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e,
prima della loro pubblicazione, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge
regionale n. 10/1991 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il
responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del
programma triennale e dell'elenco annuale.
4. I soggetti di cui al precedente comma 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma,
l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato
elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (articolo 6,
comma 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come richiamato in premessa).
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 13 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, al
dipartimento regionale tecnico sulla base delle schede-tipo allegate al presente decreto.
6. Presso il sito internet del dipartimento regionale tecnico saranno resi disponibili il supporto
informatico per la compilazione delle schede-tipo allegate al presente decreto, nonché le apposite
istruzioni sia per l'accreditamento del soggetto referente di cui al comma 3, sia per la pubblicazione
telematica.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
Articolo 2 - Attività preliminari alla redazione del programma
Articolo 3 - Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
Articolo 4 - Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
Articolo 5 - Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso
Articolo 6 - Programmazione annuale dellattività contrattuale per lacquisizione di beni e servizi
Articolo 7 - Norme transitorie
Articolo 8 - Applicazione e aggiornamento
Allegato - Procedure e schemi tipo per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche