Articolo Normativa

Decreto Assessoriale Sicilia 10/8/2012

Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale

Articolo 5

Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, gli schemi dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, prima della loro approvazione, sono affissi per almeno sessanta giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'articolo 1, comma 3. Nei comuni il periodo di affissione del programma triennale e dell'elenco annuale all'albo pretorio telematico è fissato in trenta giorni.
2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva all'albo pretorio telematico per almeno quindici giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate nel sito internet del dipartimento regionale tecnico.
4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti, successivamente alla loro approvazione, sono trasmessi al dipartimento regionale tecnico. Nel sito internet di quest'ultimo sarà messa a disposizione un'apposita sezione per la pubblicazione informatica degli atti della programmazione.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
Articolo 2 - Attività preliminari alla redazione del programma
Articolo 3 - Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
Articolo 4 - Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
Articolo 5 - Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso
Articolo 6 - Programmazione annuale dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi
Articolo 7 - Norme transitorie
Articolo 8 - Applicazione e aggiornamento
Allegato - Procedure e schemi tipo per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche