Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti

Articolo 16

Interventi non soggetti ad autorizzazione.

TITOLO I - Norme in materia di energia
Capo IV - Provvedimenti autorizzativi

Interventi non soggetti ad autorizzazione.

1.  Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.

2.  Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:

a)  gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera m bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
b)  gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro capacità di generazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 19/2009;
c)  gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
d)  gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 19/2009;
e)  gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
f)  le unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE - unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;
g)  gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
h)  le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;
i)  la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;
j)  la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, anche con modifica del tipo di conduttori e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;
k)  le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;
l)  i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;
m)  la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;
n)  all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.

3.  Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

4.  Qualora non realizzabili previa comunicazione ai sensi del comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, i seguenti interventi:

a)  gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
b)  gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
c)  gli impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6, lettera b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
d)  gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
e)  le unità di piccola cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20/2007 (unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici);
f)  le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.

5.  La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

6.  Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.

7.  Per gli interventi di installazione di impianti solari termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e di impianti di produzione di energia termica da altre fonti rinnovabili riguardanti gli edifici esistenti, trova applicazione quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 28/2011.

8.  Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:

a)  linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50 Hz);
b)  linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;
c)  linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.

9.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.

10.  Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità.
Articolo 2 - Funzioni della Regione.
Articolo 3 - Funzioni della Provincia.
Articolo 4 - Funzioni del Comune.
Articolo 5 - Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi.
Articolo 6 - Documento energetico comunale.
Articolo 7 - Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali.
Articolo 8 - Programmazione finanziaria regionale.
Articolo 9 - Conferenza regionale per l'energia.
Articolo 10 - Accordi fra Stato e Regione.
Articolo 11 - Intesa fra Stato e Regione.
Articolo 12 - Autorizzazioni.
Articolo 13 - Contenuti dell'istanza.
Articolo 14 - Procedimento.
Articolo 15 - Provvedimento di autorizzazione unica.
Articolo 16 - Interventi non soggetti ad autorizzazione.
Articolo 17 - Accordi tra Regione e proponente.
Articolo 18 - Infrastrutture energetiche lineari.
Articolo 19 - Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici.
Articolo 20 - Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato.
Articolo 21 - Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia.
Articolo 22 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Articolo 23 - Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche.
Articolo 24 - Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA.
Articolo 25 - Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici.
Articolo 26 - Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici.
Articolo 27 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti.
Articolo 28 - Sanzioni amministrative.
Articolo 29 - Disposizioni transitorie.
Articolo 30 - Norme finanziarie.
Articolo 31 - Finalità.
Articolo 32 - Funzioni della Regione.
Articolo 33 - Funzioni dei Comuni.
Articolo 34 - Definizioni.
Articolo 35 - Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale.
Articolo 36 - Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione.
Articolo 37 - Modifiche degli impianti esistenti.
Articolo 38 - Sospensione dell'esercizio dell'impianto.
Articolo 39 - Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali.
Articolo 40 - Disciplina urbanistica.
Articolo 41 - Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti.
Articolo 42 - Impianti incompatibili e inidonei.
Articolo 43 - Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti.
Articolo 44 - Chiusura e rimozione dell'impianto.
Articolo 45 - Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti.
Articolo 46 - Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate.
Articolo 47 - Orario minimo.
Articolo 48 - Impianti a uso privato.
Articolo 49 - Impianti per natanti e aeromobili.
Articolo 50 - Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
Articolo 51 - Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione.
Articolo 52 - Sanzioni.
Articolo 53 - Abrogazioni.
Articolo 54 - Norme finali.
Articolo 55 - Norma di rinvio.
Articolo 56 - Rinvio dinamico.
Articolo 57 - Norme urgenti.
Articolo 58 - Entrata in vigore.