Legge Regionale Emilia Romagna 30/7/2013 n. 15
Articolo 4
Sportello unico per l'edilizia.
TITOLO I - Disposizioni generali dell'attività edilizia
Sportello unico per l'edilizia.
1. I Comuni, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), esercitano le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia, e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, assicurando la conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali ed alle ulteriori disposizioni operanti, ed il rispetto dei diritti inerenti i beni e gli usi pubblici.
2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite ad un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati.
3. I Comuni singoli e le forme associative a cui siano conferite le funzioni in materia edilizia, possono istituire un'unica struttura che svolge le competenze dello Sportello unico per l'edilizia e le competenze dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
4. Lo Sportello unico costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
5. Ai fini del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. In caso di attività edilizia libera soggetta a comunicazione e di SCIA, lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, ai sensi degli articoli 7, comma 7, 14, comma 2, e 15, comma 2, della presente legge. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti diversi dall'amministrazione comunale competenti al rilascio delle autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati richiesti, al fine di semplificare e accelerare le modalità di rilascio dei medesimi atti.
6. Sono fatte comunque salve:
7. I Comuni, attraverso lo Sportello unico, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sulla disciplina dell'attività edilizia vigente, provvedendo anche alla pubblicazione sul sito informatico istituzionale degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, delle relative varianti e altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
8. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, lo Sportello unico e le amministrazioni, competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dell'intervento, sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi generali.Articolo 2 - Semplificazione dell'attività edilizia
Articolo 3 - Gestione telematica dei procedimenti edilizi
Articolo 4 - Sportello unico per l'edilizia.
Articolo 5 - Interventi edilizi per le attività produttive.
Articolo 6 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
Articolo 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
Articolo 8 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
Articolo 9 - Titoli abilitativi
Articolo 10 - Procedure abilitative speciali.
Articolo 11 - Requisiti delle opere edilizie.
Articolo 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico.
Articolo 13 - Interventi soggetti a SCIA.
Articolo 14 - Disciplina della SCIA.
Articolo 15 - SCIA con inizio dei lavori differito.
Articolo 16 - Validità della SCIA.
Articolo 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire.
Articolo 18 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo 19 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire.
Articolo 20 - Permesso di costruire in deroga.
Articolo 21 - Valutazione preventiva.
Articolo 22 - Varianti in corso d'opera.
Articolo 23 - Certificato di conformità edilizia e di agibilità.
Articolo 24 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.
Articolo 25 - Agibilità parziale.
Articolo 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità.
Articolo 27 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame.
Articolo 28 - Mutamento di destinazione d'uso.
Articolo 29 - Contributo di costruzione.
Articolo 30 - Oneri di urbanizzazione.
Articolo 31 - Costo di costruzione.
Articolo 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione.
Articolo 33 - Convenzione tipo.
Articolo 34 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
Articolo 35 - Modifiche all'articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 37 - Modifiche all'articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 39 - Modifiche all'articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 40 - Modifiche all'articolo 14 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 42 - Modifiche all'articolo 15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 44 - Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 45 - Modifiche all'articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 46 - Inserimento dell'articolo 17-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 47 - Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 48 - Modifiche all'articolo 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 49 - Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 50 - Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 51 - Modifiche all'articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 52 - Modifiche all'articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi) della legge regionale n. 34 del 2002.
Articolo 53 - Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 55 - Misure per favorire la ripresa economica.
Articolo 56 - Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio.
Articolo 57 - Procedimenti in corso e norme transitorie.
Articolo 58 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale.
Articolo 59 - Abrogazioni.
Articolo 60 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 61 - Entrata in vigore.
Allegato -