Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 30/7/2013 n. 15

Semplificazione della disciplina edilizia

Articolo 6

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

TITOLO I - Disposizioni generali dell'attività edilizia

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

1.  I Comuni istituiscono, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2.  La Commissione si esprime:

a)  sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;
b)  sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
c)  sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

3.  Il Consiglio comunale, con il RUE, definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione, nell'osservanza dei seguenti principi:

a)  la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1;
b)  pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
c)  la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri;
d)  il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto prima della sua valutazione.

4.  Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi generali.
Articolo 2 - Semplificazione dell'attività edilizia
Articolo 3 - Gestione telematica dei procedimenti edilizi
Articolo 4 - Sportello unico per l'edilizia.
Articolo 5 - Interventi edilizi per le attività produttive.
Articolo 6 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
Articolo 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
Articolo 8 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
Articolo 9 - Titoli abilitativi
Articolo 10 - Procedure abilitative speciali.
Articolo 11 - Requisiti delle opere edilizie.
Articolo 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico.
Articolo 13 - Interventi soggetti a SCIA.
Articolo 14 - Disciplina della SCIA.
Articolo 15 - SCIA con inizio dei lavori differito.
Articolo 16 - Validità della SCIA.
Articolo 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire.
Articolo 18 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo 19 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire.
Articolo 20 - Permesso di costruire in deroga.
Articolo 21 - Valutazione preventiva.
Articolo 22 - Varianti in corso d'opera.
Articolo 23 - Certificato di conformità edilizia e di agibilità.
Articolo 24 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.
Articolo 25 - Agibilità parziale.
Articolo 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità.
Articolo 27 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame.
Articolo 28 - Mutamento di destinazione d'uso.
Articolo 29 - Contributo di costruzione.
Articolo 30 - Oneri di urbanizzazione.
Articolo 31 - Costo di costruzione.
Articolo 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione.
Articolo 33 - Convenzione tipo.
Articolo 34 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
Articolo 35 - Modifiche all'articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 37 - Modifiche all'articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 39 - Modifiche all'articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 40 - Modifiche all'articolo 14 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 42 - Modifiche all'articolo 15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 44 - Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 45 - Modifiche all'articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 46 - Inserimento dell'articolo 17-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 47 - Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 48 - Modifiche all'articolo 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 49 - Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 50 - Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 51 - Modifiche all'articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 52 - Modifiche all'articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi) della legge regionale n. 34 del 2002.
Articolo 53 - Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 55 - Misure per favorire la ripresa economica.
Articolo 56 - Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio.
Articolo 57 - Procedimenti in corso e norme transitorie.
Articolo 58 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale.
Articolo 59 - Abrogazioni.
Articolo 60 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 61 - Entrata in vigore.
Allegato -