Articolo Normativa

Decreto legislativo 17/2/2017 n. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 22

Requisiti per l’iscrizione

Capo VI - Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Requisiti per l’iscrizione

1. All’elenco di cui all’articolo 21 puo’ essere iscritto chi e’ in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
2. In via transitoria, per un periodo di non piu’ di cinque anni dalla data del presente decreto, all’elenco di cui all’articolo 21 puo’ essere iscritto chi e’ in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturita’ scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attivita’ professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalita’ dell’attivita’ svolta e’ valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita’ professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita’ dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attivita’ professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2.
3. L’idoneita’ dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 e’ verificata dalla regione o provincia autonoma.
4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 2 - Modifiche dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 3 - Modifiche dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 4 - Modifiche dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 5 - Modifiche dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 6 - Modifiche dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 7 - Sostituzione dell’allegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 8 - Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico
Articolo 9 - Modifiche dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 10 - Modifiche dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 11 - Modifiche dell’articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 12 - Modifiche dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 13 - Modifiche dell’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 14 - Modifiche dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 15 - Modifica dell’articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 16 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita’ motoristiche
Articolo 17 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita’ sportive
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 20 - Tecnico competente
Articolo 21 - Elenco dei tecnici competenti in acustica
Articolo 22 - Requisiti per l’iscrizione
Articolo 23 - Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Articolo 24 - Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 25 - Regime transitorio
Articolo 26 - Criteri di sostenibilita’ economica
Articolo 27 - Provvedimenti attuativi
Articolo 28 - Disposizioni finali e abrogazioni