Decreto legislativo 17/2/2017 n. 42
Articolo 25
Regime transitorio
Capo VI - Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Regime transitorio
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998, gia’ presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui
all’articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza
semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell’elenco di
cui all’articolo 21.
4. Nelle more dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l’attivita’ secondo la previgente disciplina.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194Articolo 2 - Modifiche dellarticolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 3 - Modifiche dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 5 - Modifiche dellarticolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 7 - Sostituzione dellallegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 8 - Commissione per la tutela dallinquinamento acustico
Articolo 9 - Modifiche dellarticolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 10 - Modifiche dellarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 11 - Modifiche dellarticolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 12 - Modifiche dellarticolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 13 - Modifiche dellarticolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 14 - Modifiche dellarticolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 15 - Modifica dellarticolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 16 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita motoristiche
Articolo 17 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita sportive
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 20 - Tecnico competente
Articolo 21 - Elenco dei tecnici competenti in acustica
Articolo 22 - Requisiti per liscrizione
Articolo 23 - Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Articolo 24 - Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 25 - Regime transitorio
Articolo 26 - Criteri di sostenibilita economica
Articolo 27 - Provvedimenti attuativi
Articolo 28 - Disposizioni finali e abrogazioni