Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 5/10/2006 n. 45

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

(Omissis)

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) disciplina, in particolare le procedure e le modalità per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto all’articolo 12, comma 1, lettera b) e comma 4 della l.r. 20/2006.
2. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal presente regolamento è esclusa ai sensi dell’articolo 185, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal campo di applicazione della parte IV del citato decreto legislativo.



Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comunicazione
Articolo 4 - Modalità e tempi di spandimento
Articolo 5 - Divieti di spandimento
Articolo 6 - Modalità di stoccaggio
Articolo 7 - Modalità di trasporto
Articolo 8 - Controlli e relazioni periodiche
Articolo 9 - Sanzioni
Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie