Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 5/10/2006 n. 45

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari

Articolo 8

Controlli e relazioni periodiche

Controlli e relazioni periodiche

1. Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dei dipartimenti provinciali dell’ ARPAT.
2. Nel corso dei controlli il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l’eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio forniscono le informazioni richieste ed consentono l’accesso alle strutture ed ai siti interessati dall’utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.
3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l. 574/1996.
4. Ogni anno entro il 31 ottobre il comune trasmette ai dipartimenti provinciali dell’ARPAT un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell’allegato 1, i dati dell’allegato 2, lettera A, punti 4.4 e 5 e le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 7, comma 3, relative all’anno precedente. 5. L’ARPAT sulla base delle comunicazioni dei dipartimenti provinciali entro il 31 gennaio dell’anno successivo comunica alla Regione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comunicazione
Articolo 4 - Modalità e tempi di spandimento
Articolo 5 - Divieti di spandimento
Articolo 6 - Modalità di stoccaggio
Articolo 7 - Modalità di trasporto
Articolo 8 - Controlli e relazioni periodiche
Articolo 9 - Sanzioni
Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie