Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 5/10/2006 n. 45
Articolo 8
Controlli e relazioni periodiche
Controlli e relazioni periodiche
1. Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi
annuali delle attività dei dipartimenti provinciali dell’ ARPAT.
2. Nel corso dei controlli il legale rappresentante del frantoio, il titolare
del sito di spandimento e l’eventuale responsabile del contenitore di
stoccaggio forniscono le informazioni richieste ed consentono l’accesso
alle strutture ed ai siti interessati dall’utilizzazione agronomica ed
oggetto della comunicazione.
3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il
comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni
ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell’articolo
2, comma 2, della l. 574/1996.
4. Ogni anno entro il 31 ottobre il comune trasmette ai dipartimenti provinciali
dell’ARPAT un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una
relazione contenente i dati dell’allegato 1, i dati dell’allegato
2, lettera A, punti 4.4 e 5 e le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo
7, comma 3, relative all’anno precedente. 5. L’ARPAT sulla base
delle comunicazioni dei dipartimenti provinciali entro il 31 gennaio dell’anno
successivo comunica alla Regione una relazione sull’applicazione del presente
regolamento. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate
dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché
le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comunicazione
Articolo 4 - Modalità e tempi di spandimento
Articolo 5 - Divieti di spandimento
Articolo 6 - Modalità di stoccaggio
Articolo 7 - Modalità di trasporto
Articolo 8 - Controlli e relazioni periodiche
Articolo 9 - Sanzioni
Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie