Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 5/10/2006 n. 45
Articolo 3
Comunicazione
Comunicazione
1. La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 è
presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante
del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno ad uso
agricolo le acque di vegetazione e le sanse umide. 2. La comunicazione di cui
al comma 1 è presentata ogni anno al comune, almeno trenta giorni prima
dell’inizio dello spandimento.
3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’allegato
1 e la relazione tecnica con i dati di cui all’ allegato 2 del presente
regolamento.
4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
a) i dati di cui all’allegato 1, lettere B. e C. e i dati della lettera
D. solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
b) i dati di cui all’allegato 2 solo nel caso in cui siamo intervenute
variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A. o i punti
a., b. e c. della lettera B. possono essere comunicate ad integrazione dei dati
di cui alla lettera a) di questo comma. 5. Per i frantoi aventi capacità
effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle
otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni
di cui all’allegato 1 esclusi i seguenti punti: A.a. punto 4, A.b., A.c.
La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di
cui al comma 4, lettera a).
6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette
una copia della stessa ai dipartimenti provinciali o ai servizi subprovinciali
ove presenti, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana (ARPAT), per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di
cui dell’articolo 9 della l. 574/1996. 7. Il comune sulla base delle informazioni
contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi
inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di 50 metri cubi per
ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione
provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di
superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti
da frantoi a ciclo continuo come previsto dall’articolo 2 della l. 574/1996.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comunicazione
Articolo 4 - Modalità e tempi di spandimento
Articolo 5 - Divieti di spandimento
Articolo 6 - Modalità di stoccaggio
Articolo 7 - Modalità di trasporto
Articolo 8 - Controlli e relazioni periodiche
Articolo 9 - Sanzioni
Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie