Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 5/10/2006 n. 45

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari

Articolo 3

Comunicazione

Comunicazione

1. La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 è presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno ad uso agricolo le acque di vegetazione e le sanse umide. 2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno al comune, almeno trenta giorni prima dell’inizio dello spandimento.
3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’allegato 1 e la relazione tecnica con i dati di cui all’ allegato 2 del presente regolamento.
4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
a) i dati di cui all’allegato 1, lettere B. e C. e i dati della lettera D. solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
b) i dati di cui all’allegato 2 solo nel caso in cui siamo intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A. o i punti a., b. e c. della lettera B. possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma. 5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all’allegato 1 esclusi i seguenti punti: A.a. punto 4, A.b., A.c. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a).
6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette una copia della stessa ai dipartimenti provinciali o ai servizi subprovinciali ove presenti, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell’articolo 9 della l. 574/1996. 7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsto dall’articolo 2 della l. 574/1996.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comunicazione
Articolo 4 - Modalità e tempi di spandimento
Articolo 5 - Divieti di spandimento
Articolo 6 - Modalità di stoccaggio
Articolo 7 - Modalità di trasporto
Articolo 8 - Controlli e relazioni periodiche
Articolo 9 - Sanzioni
Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie