Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo

Articolo 4

Previsione d’impatto acustico e clima acustico

Previsione d’impatto acustico e clima acustico

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate all'art. 8, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati dall'art. 8, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione, è allegata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio: a. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; b. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a; c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
5. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 26 ottobre 1995, n. 447, contiene l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
6. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5.
7. L’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del comma 3 stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall’inizio dell’attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto “collaudo acustico”, redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il “collaudo acustico” tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.
8. La documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447 è redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale così come individuato e riconosciuto ai sensi dell’art. 11 della presente legge.
9. Nelle more dell’emanazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2, la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447 è redatta nel rispetto di quanto stabilito dalla normazione tecnica di settore.
10. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall’autorizzazione comunale o a valori limite inferiori prescritti dai Comuni, la relazione di collaudo contiene la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.
11. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al comma 10, il Comune provvede ad adeguare l’autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.
12. In riferimento al D.Lgs. 18.2.2005, n. 59, di recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento, per le aziende, imprese ed impianti di cui all’allegato 1 del citato decreto, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessaria la presentazione di uno studio delle emissioni acustiche dei complessi IPPC (integrated pollution prevention and control) redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale.
13. Entro 180 giorni, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, definisce le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico, per quanto previsto all’art. 4, comma 1, lett. d), L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione d’impatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore