Legge Regionale Puglia 15/11/2007 n. 33
Articolo 3
Limiti di applicazioni
(Limiti di applicazioni)
1. Il consiglio comunale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, può disporre motivatamente l’esclusione di
parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge in
relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche
e alla funzionalità urbanistica.Il consiglio comunale può, altresì,
disporre motivatamente l’esclusione di determinate tipologie di edifici
o di interventi dall’applicazione della presente legge.
2. Nel caso del recupero dei locali seminterrati a uso residenziale, le disposizioni
di cui al comma 1 sono obbligatorie. In quella sede il consiglio comunale definisce
condizioni e modalità di recupero di detti locali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Limiti di applicazioni
Articolo 4 - Condizioni per il recupero
Articolo 5 - Modalità di intervento
Articolo 6 - Ristrutturazioni e contributi
Articolo 7 - Recupero di porticati
Articolo 8 - Utilizzo residenziale dei piani seminterrati e terziario e commerciale e dei piani seminterrati e interrati