Legge Regionale Puglia 15/11/2007 n. 33
Articolo 4
Condizioni per il recupero
(Condizioni per il recupero)
1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti al 30 giugno 2013, fatta eccezione per gli edifici condominiali è ammesso qualora sussistano contestualmente
le seguenti condizioni: (1)
a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o
è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;
b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato
legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente per usi diversi
da quello residenziale, deve essere stato sanato preventivamente ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie),
della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e della legge del 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici);
c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per
la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40.
Negli edifici siti al di sopra dei 300 metri sul livello del mare è ammessa
una riduzione dell'altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non
orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete
minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di
altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza
media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie e ne può essere
consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio.
In corrispondenza delle fonti di luce diretta, la chiusura di tali spazi non
è obbligatoria. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è
calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza
fino al 5 per cento.
2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media di cui alla lettera c) del
comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente
modifica della quota d'imposta dello stesso a condizione che non si incida negativamente
sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi
di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro
della Sanità del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali
20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali d’abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 18 luglio 1975.
3. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, se volti all’eventuale
e successiva suddivisione in due o più unità immobiliari, sono
subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali
nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria
resa abitativa. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi
nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri
successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità,
per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo,
gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari
al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.
Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del
comune.
4. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 3 gli interventi realizzati
in immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà
comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione
di tale tipologia di alloggi.
(1) Lettera modificata dall'art. 1, L.R. 11/12/2013, n. 38.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Limiti di applicazioni
Articolo 4 - Condizioni per il recupero
Articolo 5 - Modalità di intervento
Articolo 6 - Ristrutturazioni e contributi
Articolo 7 - Recupero di porticati
Articolo 8 - Utilizzo residenziale dei piani seminterrati e terziario e commerciale e dei piani seminterrati e interrati