Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 15/11/2007 n. 33

Recupero dei sottotetti, dei porticati , di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate

Articolo 7

Recupero di porticati

(Recupero di porticati)

1. Il recupero dei porticati a uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale di cui all'articolo 1, comma 2), lettera b), è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità o di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene. In deroga alle vigenti norme è consentita una altezza minima di piano diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri.
2. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all’articolo 6, comma 2.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Limiti di applicazioni
Articolo 4 - Condizioni per il recupero
Articolo 5 - Modalità di intervento
Articolo 6 - Ristrutturazioni e contributi
Articolo 7 - Recupero di porticati
Articolo 8 - Utilizzo residenziale dei piani seminterrati e terziario e commerciale e dei piani seminterrati e interrati