Legge Regionale Puglia 15/11/2007 n. 33
Articolo 7
Recupero di porticati
(Recupero di porticati)
1. Il recupero dei porticati a uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale
di cui all'articolo 1, comma 2), lettera b), è consentito, previo rilascio
del permesso di costruire, purché siano rispettate le normali condizioni
di abitabilità o di agibilità previsti dai vigenti regolamenti
di igiene. In deroga alle vigenti norme è consentita una altezza minima
di piano diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri.
2. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente
articolo comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all’articolo
6, comma 2.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Limiti di applicazioni
Articolo 4 - Condizioni per il recupero
Articolo 5 - Modalità di intervento
Articolo 6 - Ristrutturazioni e contributi
Articolo 7 - Recupero di porticati
Articolo 8 - Utilizzo residenziale dei piani seminterrati e terziario e commerciale e dei piani seminterrati e interrati