Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 21/4/2008 n. 9

Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"

Articolo 5

Ente di gestione del parco

Ente di gestione del parco

1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell’Ente di gestione è affidata, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.
2. Per la costituzione dell’Ente di gestione del parco e l’approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
3. Lo statuto, ai sensi dell’art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina quanto previsto dall’art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»
Articolo 2 - Parco Marino Riviera dei Cedri
Articolo 3 - Finalità del parco
Articolo 4 - Perimetrazione
Articolo 5 - Ente di gestione del parco
Articolo 6 - Strumenti di pianificazione
Articolo 7 - Norme di salvaguardia
Articolo 8 - Entrata in vigore