Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 21/4/2008 n. 9

Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"

Articolo 6

Strumenti di pianificazione

Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10:
a) Piano per il parco;
b) Regolamento del parco;
c) Piano pluriennale economico e sociale.
2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall’Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall’Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.
4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»
Articolo 2 - Parco Marino Riviera dei Cedri
Articolo 3 - Finalità del parco
Articolo 4 - Perimetrazione
Articolo 5 - Ente di gestione del parco
Articolo 6 - Strumenti di pianificazione
Articolo 7 - Norme di salvaguardia
Articolo 8 - Entrata in vigore