Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 20/5/2008 n. 6

Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione - Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo

Articolo 4

Disciplina autorizzatoria per l’abbattimento e l’espianto

Disciplina autorizzatoria per l’abbattimento e l’espianto

1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere alla Direzione Agricoltura l’autorizzazione all’espianto o all’abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimovibili;
b) sia riconosciuta l’eccessiva fittezza dell’impianto, tale da arrecare danno all’oliveto;
c) sia riconosciuta indispensabile la rimozione per:
1) realizzazione di opere di pubblica utilità;
2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
3) necessità di costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.
2. La Direzione Agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposita autorizzazione, riguardante l’espianto o l’abbattimento delle piante di olivo.
3. Sono fatte salve le norme fitosanitarie o i vincoli e le norme regolamentari specifici, finalizzate alla conservazione del paesaggio e della qualità ambientale.
4. Qualora gli organi preposti al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 individuino esemplari di particolare pregio e monumentalità, possono disporne, oltre che il mantenimento nei siti di origine, l’adozione di opportune pratiche colturali o terapeutiche per la rigenerazione degli stessi, di concerto con il Servizio Fitosanitario Regionale.
5. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentito il solo abbattimento di un numero massimo di tre esemplari in stato di deperimento per anno, anche in assenza dell’autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all’Ufficio competente e secondo le modalità disposte dalla Direzione Agricoltura.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Registro degli Alberi monumentali di Olivo
Articolo 3 - Divieti e prescrizioni
Articolo 4 - Disciplina autorizzatoria per l’abbattimento e l’espianto
Articolo 5 - Cessioni e spostamenti
Articolo 6 - Sanzioni amministrative
Articolo 7 - Vigilanza
Articolo 8 - Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Articolo 9 - Norme finali
Articolo 10 - Modifiche all’art. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Articolo 11 - Riprogrammazione di somme
Articolo 12 - Integrazione all’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)
Articolo 13 - Entrata in vigore