Legge Regionale Emilia Romagna 30/10/2008 n. 19
Articolo 10
Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
TITOLO IV - VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13.
2. Per le opere non soggette a titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2002, la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell’autorizzazione sismica o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
3. Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
a) l’istanza dell’autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione;
b) l’indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento e una dichiarazione di quest’ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l’integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell’entrata in vigore del presente Titolo IV.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni
Articolo 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Articolo 5 - Compiti della Provincia
Articolo 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Articolo 7 - Pianificazione provinciale
Articolo 8 - Pianificazione comunale
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Articolo 11 - Autorizzazione sismica
Articolo 12 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Articolo 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Articolo 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Articolo 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Articolo 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Vigilanza
Articolo 19 - Collaudo statico
Articolo 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Articolo 21 - Regime sanzionatorio
Articolo 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
Articolo 25 - Norma di rinvio
Articolo 26 - Disposizione finanziaria
Articolo 27 - Entrata in vigore