Legge Regionale Emilia Romagna 30/10/2008 n. 19
Articolo 23
Abrogazioni
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24, commi 2 e 3, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti provvedimenti normativi:
a) la legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);
b) il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche in attuazione della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 149, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 3 del 1999;
b) l’articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni
Articolo 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Articolo 5 - Compiti della Provincia
Articolo 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Articolo 7 - Pianificazione provinciale
Articolo 8 - Pianificazione comunale
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Articolo 11 - Autorizzazione sismica
Articolo 12 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Articolo 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Articolo 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Articolo 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Articolo 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Vigilanza
Articolo 19 - Collaudo statico
Articolo 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Articolo 21 - Regime sanzionatorio
Articolo 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
Articolo 25 - Norma di rinvio
Articolo 26 - Disposizione finanziaria
Articolo 27 - Entrata in vigore