Legge Regionale Emilia Romagna 30/10/2008 n. 19
Articolo 18
Vigilanza
TITOLO IV - VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Vigilanza
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che, nell’espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli articoli 11 e 13, danno comunicazione del processo verbale di cui all’art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 allo Sportello unico per l’edilizia che, per i successivi adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia sismica.
2. Lo Sportello unico per l’edilizia svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avvalendosi della struttura tecnica competente in materia sismica.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni
Articolo 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Articolo 5 - Compiti della Provincia
Articolo 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Articolo 7 - Pianificazione provinciale
Articolo 8 - Pianificazione comunale
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Articolo 11 - Autorizzazione sismica
Articolo 12 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Articolo 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Articolo 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Articolo 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Articolo 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Vigilanza
Articolo 19 - Collaudo statico
Articolo 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Articolo 21 - Regime sanzionatorio
Articolo 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
Articolo 25 - Norma di rinvio
Articolo 26 - Disposizione finanziaria
Articolo 27 - Entrata in vigore