Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6
Articolo 19
Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
1. All’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Il Piano territoriale regionale (PTR) o il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) possono prevedere, previa intesa con le amministrazioni interessate, la necessità di particolari forme di cooperazione nella pianificazione urbanistica e nell’esercizio delle altre funzioni di governo del territorio, per i Comuni che presentano una contiguità insediativa ovvero una stretta connessione funzionale nei sistemi urbani. I Comuni interessati predispongono i loro strumenti di pianificazione urbanistica in forma associata ovvero elaborano ed approvano piani urbanistici intercomunali. Allo scopo di avviare la predisposizione del piano intercomunale essi, con apposito accordo territoriale, designano il Comune capofila, incaricato di redigere il piano intercomunale, e definiscono le forme di partecipazione di ciascun ente all’attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese. L’accordo definisce altresì le modalità per l’espressione, da parte dei Consigli comunali interessati, dell’intesa sulle previsioni del piano intercomunale, nel rispetto degli statuti comunali e delle norme statali e regionali che regolano le forme associative.
3-bis. I Comuni che concordano di esercitare le funzioni di pianificazione in forma associata possono predisporre ed approvare piani urbanistici intercomunali, con le modalità individuate al comma 3.
3-ter. Al fine di sviluppare un efficace sistema di governo del territorio multilivello, il PTR, il PTCP e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionale e provinciale individuano gli elementi e i sistemi territoriali per i quali, l’avvio dei processi di regolazione territoriale e urbanistica richiede la preventiva conclusione di accordi territoriali, ai sensi dell’articolo 15, tra Regione, Provincia e Comune territorialmente interessati. Gli accordi hanno lo scopo di realizzare un migliore coordinamento nella definizione delle politiche territoriali e nella programmazione e attuazione degli interventi attuativi nonché di assicurare l’assunzione negli strumenti di pianificazione di scelte strategiche condivise, anche attraverso la previsione di ulteriori momenti negoziali. Agli accordi territoriali possono essere chiamati a partecipare le altre Regioni ed enti locali interessati alla definizione condivisa delle politiche e delle scelte strategiche oggetto dell’accordo e quelli coinvolti dagli effetti territoriali delle stesse.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dellarticolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dellarticolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dellarticolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dellarticolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dellarticolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dellarticolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dellarticolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche allarticolo A-4 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche allarticolo A-11 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo A-14 bis nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche allarticolo A-24 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche allarticolo A-26 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dellarticolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dellefficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni