Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 19/1/2010 n. 1

Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007

Articolo 3

Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili.

Contributi

1. Per le finalità di cui all’art. 1 la Giunta Regionale concede contributi in conto capitale e in conto interessi per:
a. la ristrutturazione, l’acquisto e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, in cui essi hanno sede e svolgono l’attività sociale;
b. rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi alla attività sociale.
2. I contributi di cui alla lett. a) possono essere richiesti in misura del 50% del costo delle opere di acquisto, ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino ad un massimo di € 50.000,00. I contributi di cui alla lett. b) possono essere concessi in misura massimo del 50% dell’investimento e delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 15.000,00.
3. Qualora l’opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre, ecc., promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, i contributi di cui al comma 1, lett. a), possono essere concessi nella misura dell’80% del costo delle opere di ristrutturazione, fino ad un massimo di € 75.000,00. I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili, o di porzioni di essi, da parte dei Comuni in cui si trovano.
4. Per il raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 1 la Giunta Regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 3 punti percentuali, su prestiti per interventi di acquisto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando apposita convenzione con gli Istituti di Credito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un Istituto non convenzionato.
5. Le domande di contributo in sede di prima applicazione, per l’anno in corso, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge con le stesse modalità previste all’art. 4.
6. Le Province e i Comuni possono partecipare al finanziamento delle opere previste con contributi in conto capitale o in conto interessi, in misura tale da coprire l’intero costo dell’opera o concorrere all’abbattimento del 100% degli oneri derivanti da interessi sui finanziamenti bancari.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 - Effetti del P.I.E.A.R.
Articolo 3 - Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili.
Articolo 4 - Norma transitoria.
Articolo 5 - Norma valutativa.
Articolo 6 - Consulenza e supporto alla Giunta Regionale.
Articolo 7 - Pubblicazione