Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 19/1/2010 n. 1

Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007

Articolo 5

Norma valutativa.

Norma valutativa.

1. Al fine di valutare i costi e i benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicati dal P.I.E.A.R. nonché la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello regionale, la Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione contenente, per l’anno di riferimento, i seguenti dati:

a) l’analisi del raggiungimento degli obiettivi regionali indicati nel P.I.E.A.R. e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla Produzione di elettricità da Fonti rinnovabili nell’ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;

b) numero di richieste di autorizzazione ricevute;

c) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;

d) numero di procedimenti pendenti;

e) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;

f) dati circa la potenza e la producibilità degli impianti autorizzati;

g) proposte per eventuali misure normative correttive per perseguire l’efficacia dell’azione amministrativa nell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 387/2003, la relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Conferenza Unificata, entro il 31 dicembre di ogni anno



Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 - Effetti del P.I.E.A.R.
Articolo 3 - Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili.
Articolo 4 - Norma transitoria.
Articolo 5 - Norma valutativa.
Articolo 6 - Consulenza e supporto alla Giunta Regionale.
Articolo 7 - Pubblicazione