Legge Regionale Basilicata 19/1/2010 n. 1
Articolo 7
Pubblicazione
1. Al fine di garantire le più opportune forme di coordinamento tra i procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale, la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 è così modificata:
a. All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 1:
1-bis. Per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, sottoposti alla procedura di V.I.A., il parere del Comitato tecnico regionale per l’ambiente (C.T.R.A.), di cui al successivo articolo 16 a conclusione delle procedure di cui ai commi n. 7 e 8 dello stesso articolo 16 viene riportato dall’ufficio regionale competente nella fase di procedimento unico di cui all’articolo 12 comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003.
b. All’articolo 7 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 3:
3-bis. Per le opere sottoposte alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettate ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, il provvedimento definitivo, di cui al precedente comma 3, è compreso nel provvedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/ 2003.
c. All’allegato A sono aggiunti i seguenti punti:
24. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza elettrica complessiva superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette 0,5 MWe.
25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.
26. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia solare, esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che risultano essere parzialmente o totalmente integrati in edifici residenziali ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.
27. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW (2).
d. All’allegato B, paragrafo 2. Industria Energetica, sono aggiunti i seguenti punti:
a-bis) Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza elettrica complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette: superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe.
m) Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 0,25 MW e non superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette: superiore a 0,25 MW e non superiore a 0,5 MW (2).
e. All’allegato B, paragrafo 2 “Industria Energetica” la lettera l) introdotta dall’art. 5 della L.R. n. 9/2007 è così modificata:
l) Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia solare, esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che risultano essere parzialmente o totalmente integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette; superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe (2).
f. All’allegato B, paragrafo 2 “Industria Energetica” la lettera l-bis) [1] introdotta dall’art. 10 della L.R. n. 31/2008 è abrogata (2).
--------------------------------------------------------------------------------
Note:
[1] La lettera è indicata erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come lettera l).
(2) Lettera abrogata dall'art.17, l.r. 26 aprile 2012, n. 8
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 -Articolo 2 - Effetti del P.I.E.A.R.
Articolo 3 - Autorizzazione alla costruzione ed allesercizio degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili.
Articolo 4 - Norma transitoria.
Articolo 5 - Norma valutativa.
Articolo 6 - Consulenza e supporto alla Giunta Regionale.
Articolo 7 - Pubblicazione