Legge Regionale Toscana 12/2/2010 n. 10
Preambolo
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
Preambolo
Visto l’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) (1);
Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata;
2. L’articolo 35 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;
3. L’intervento legislativo regionale, oltre che urgente è opportuno in quanto, ancorché la materia rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, risponde all’esigenza di adattamento delle regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali delle regioni;
4. La finalità generale della presente legge è pertanto, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale, e analogamente, con riferimento alla VIA, quella di ottemperare all’adeguamento tempestivo della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), con una normativa “innovata”, che qualifichi ulteriormente l’ordinamento regionale della materia, consentendo alla Regione di perseguire, con una strumentazione il più possibile adeguata anche sotto il profilo giuridico, l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile;
5. Per quanto riguarda la VAS, le finalità enunciate al punto precedente sono perseguite attraverso il fondamentale criterio dell’integrazione sistematica, ed a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla presente legge, sia mediante l’apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle peculiarità rispettive. Pertanto il regolamento d’attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali;
6. È inoltre necessario, per quanto riguarda la VAS individuare in legge regionale, in modo più preciso ed anche differenziato rispetto al D.Lgs. 152/2006, le diverse funzioni affidate all’autorità procedente ed al proponente, allo scopo di garantire la massima trasparenza nell’applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando nella legge regionale la specificità del sistema toscano, che ha preso avvio con la normativa regionale sul governo del territorio e sulla valutazione integrata dei piani e programmi (L.R. n. 5/1995; L.R. n. 49/1999; L.R. n. 1/2005) ed è fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione e sulla titolarità dell’approvazione dei piani/programmi affidata alle assemblee elettive. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la VAS è stata individuata nella Giunta regionale, con il supporto tecnico-amministrativo del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), mentre l’autorità procedente è individuata nel Consiglio regionale, quale organo che ha la titolarità all’approvazione dei piani e programmi regionali, lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l’individuazione di tali autorità nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge regionale;
7. Per quanto attiene alla VIA, le finalità della presente legge sono costituite, essenzialmente, da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa ed indefettibile tutela ambientale, unitamente alla necessaria semplificazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale foriero di inutili duplicazioni di attività e valutazioni;
8. Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla L.R. n. 56/2000 con riferimento alla proce-dura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
9. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla L.R. n. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell’ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA;
10. La maggior parte delle osservazioni formulate nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali sono state accolte e non sono state recepite quelle in contrasto con le proposte avanzate e i principi desumibili dall’ordinamento statale di riferimento;
11. La L. n. 99/2009, ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che modificano agli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 incidendo sull’assetto delle competenze regionali in materia di VIA; si è posta quindi la necessità di recepire tali modifiche nell’ambito della presente legge (2);
Si approva la presente legge
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(1)Premessa così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge), che peraltro coincide con l'entrata in vigore della presente legge (come disposto dal successivo art. 77). Il testo originario era così formulato: «Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale);»
(2) Punto aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge), che peraltro coincide con l'entrata in vigore della presente legge (come disposto dal successivo art. 77).
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Ambito di applicazione
Articolo 6 - Casi di esclusione
Articolo 7 - Obblighi generali
Articolo 8 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 9 - Partecipazione
Articolo 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio
Articolo 11 - Attribuzione delle competenze
Articolo 12 - Autorità competente
Articolo 13 - Funzioni dellautorità competente
Articolo 14 - Supporto tecnico allautorità competente
Articolo 15 - Funzioni del proponente
Articolo 16 - Funzioni dellautorità procedente
Articolo 17 - Esercizio delle competenze in forma associata
Articolo 18 - Soggetti da consultare
Articolo 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati
Articolo 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
Articolo 21 - Modalità di svolgimento della VAS
Articolo 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 23 - Procedura per la fase preliminare
Articolo 24 - Rapporto ambientale
Articolo 25 - Consultazioni
Articolo 26 - Espressione del parere motivato
Articolo 27 - Conclusione del processo decisionale
Articolo 28 - Informazione sulla decisione
Articolo 29 - Monitoraggio
Articolo 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
Articolo 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
Articolo 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali
Articolo 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
Articolo 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
Articolo 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi
Articolo 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005
Articolo 37 - Disposizioni transitorie
Articolo 38 - Disposizioni attuative
Articolo 39 - Oggetto della disciplina
Articolo 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali
Articolo 41 - Definizioni
Articolo 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007
Articolo 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III
Articolo 44 - Casi di esclusione
Articolo 45 - Competenze
Articolo 46 - Amministrazioni interessate
Articolo 47 - Strutture operative e supporto tecnico
Articolo 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 50 - Studio di impatto ambientale
Articolo 51 - Procedura di fase preliminare
Articolo 52 - Avvio della procedura di valutazione
Articolo 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio
Articolo 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione
Articolo 55 - Istruttoria interdisciplinare
Articolo 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento
Articolo 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti
Articolo 60 - Controlli e sanzioni
Articolo 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi
Articolo 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri
Articolo 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA
Articolo 64 - Disposizioni transitorie
Articolo 65 - Disposizioni attuative delle procedure
Articolo 66 - Modifica degli allegati
Articolo 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti
Articolo 68 - Abrogazione
Articolo 69 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 56/2000
Articolo 70 - Modifiche allarticolo 15 della l.r 56/2000
Articolo 71 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 56/2000
Articolo 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza
Articolo 73 - Raccordo fra VAS e VIA
Articolo 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile
Articolo 75 - Informazione al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 76 - Disposizioni finanziarie
Articolo 77 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale
Allegato 3 - Allegato A1 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione
Allegato 4 - Allegato A2 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia
Allegato 5 - Allegato A3 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del comune
Allegato 6 - Allegato B1 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Industria energetica ed estrattiva
Allegato 7 - Allegato B2 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia
Allegato 8 - Allegato B3 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune
Allegato 9 - Allegato C Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)
Allegato 10 - Allegato D Elementi di verifica per la decisione dellautorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione