Legge 4/11/2010 n. 183
Articolo 7
Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)
1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da
ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4,
comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori
ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo
4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se
la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi
3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a
più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due
anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata
in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro
e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7,
comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è
verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma
7 è sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante
contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le
deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire
la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o
la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano
a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usurantiArticolo 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
Articolo 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Articolo 4 - Misure contro il lavoro sommerso
Articolo 5 - Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
Articolo 6 - Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
Articolo 7 - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
Articolo 8 - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009
Articolo 10 - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale
Articolo 11 - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
Articolo 12 - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali
Articolo 13 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 14 - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
Articolo 15 - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia
Articolo 16 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 17 - Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito
Articolo 18 - Aspettativa
Articolo 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato
Articolo 21 - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
Articolo 22 - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale
Articolo 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
Articolo 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
Articolo 25 - Certificati di malattia
Articolo 26 - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 27 - Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa
Articolo 28 - Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 29 - Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
Articolo 30 - Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
Articolo 31 - Conciliazione e arbitrato
Articolo 32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
Articolo 34 - Indicatore di situazione economica equivalente
Articolo 35 - Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
Articolo 37 - Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 38 - Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 39 - Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
Articolo 40 - Contribuzione figurativa
Articolo 41 - Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
Articolo 42 - Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS
Articolo 43 - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
Articolo 44 - Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 45 - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
Articolo 46 - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
Articolo 47 - Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 49 - Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS
Articolo 50 - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative