Legge 4/11/2010 n. 183
Articolo 27
Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, si applicano anche al personale delle
Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici
gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale
in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti:
«un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti,
comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n.
642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro
della difesa e salvo»;
b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui
al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento».
3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo
le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono
aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi
di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi
o enti internazionali».
4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta
nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi
delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente
il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado
e alle funzioni dirigenziali espletate.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,»
è soppressa;
b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;
d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento
al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota
valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità»,
la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta
al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;
e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento
al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota
valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità»,
la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta
al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2012,
il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente
in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario
presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili
del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico
spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente
anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando
attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari
a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di
infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio,
includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili
del fuoco a titolo gratuito.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma
7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usurantiArticolo 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
Articolo 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Articolo 4 - Misure contro il lavoro sommerso
Articolo 5 - Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
Articolo 6 - Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
Articolo 7 - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
Articolo 8 - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009
Articolo 10 - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale
Articolo 11 - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
Articolo 12 - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali
Articolo 13 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 14 - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
Articolo 15 - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia
Articolo 16 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 17 - Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito
Articolo 18 - Aspettativa
Articolo 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato
Articolo 21 - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
Articolo 22 - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale
Articolo 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
Articolo 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
Articolo 25 - Certificati di malattia
Articolo 26 - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 27 - Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa
Articolo 28 - Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 29 - Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
Articolo 30 - Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
Articolo 31 - Conciliazione e arbitrato
Articolo 32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
Articolo 34 - Indicatore di situazione economica equivalente
Articolo 35 - Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
Articolo 37 - Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 38 - Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 39 - Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
Articolo 40 - Contribuzione figurativa
Articolo 41 - Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
Articolo 42 - Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS
Articolo 43 - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
Articolo 44 - Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 45 - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
Articolo 46 - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
Articolo 47 - Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 49 - Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS
Articolo 50 - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative