Legge 4/11/2010 n. 183
Articolo 21
Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo
pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza
di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;
b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità
tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al
lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale
o psichica al proprio interno»;
c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il ''Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni'' che sostituisce, unificando le competenze
in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica
ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione è
da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del
Comitato unico di garanzia
è designato dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica,
ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con
la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato
dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo
e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono
disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal
Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità
dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al
fine del raggiungimento degli obiettivi»;
d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività
dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio»;
e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo
9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in
materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza
morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usurantiArticolo 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
Articolo 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Articolo 4 - Misure contro il lavoro sommerso
Articolo 5 - Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
Articolo 6 - Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
Articolo 7 - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
Articolo 8 - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009
Articolo 10 - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale
Articolo 11 - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
Articolo 12 - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali
Articolo 13 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 14 - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
Articolo 15 - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia
Articolo 16 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 17 - Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito
Articolo 18 - Aspettativa
Articolo 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato
Articolo 21 - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
Articolo 22 - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale
Articolo 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
Articolo 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
Articolo 25 - Certificati di malattia
Articolo 26 - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 27 - Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa
Articolo 28 - Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 29 - Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
Articolo 30 - Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
Articolo 31 - Conciliazione e arbitrato
Articolo 32 - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
Articolo 34 - Indicatore di situazione economica equivalente
Articolo 35 - Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
Articolo 37 - Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 38 - Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 39 - Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
Articolo 40 - Contribuzione figurativa
Articolo 41 - Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
Articolo 42 - Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS
Articolo 43 - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
Articolo 44 - Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 45 - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
Articolo 46 - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
Articolo 47 - Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Articolo 48 - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 49 - Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS
Articolo 50 - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative