Decreto Legge 13/8/2011 n. 138
Articolo 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita, denuncia e dichiarazione di inizio attivita. Ulteriori semplificazioni
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14/9/2011, N. 148
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Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’, denuncia e dichiarazione di inizio attivita’. Ulteriori semplificazioni
1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita’, la
denuncia e la dichiarazione di inizio attivita’ non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti
all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». (1)
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita’ del Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), nonche’ l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu’ semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della piu’ ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita’ del SISTRI e’ il 30 giugno 2012 (5) . Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita’ e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticita’ ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. (2)
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita’ gia’ previste per le associazioni di categoria. (3)
[4. All’art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita’ turistiche o citta’ d’arte”.] (4)
5. All’articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita’, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilita’ tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.». 6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis . Al fine di semplificare l’attivita’ amministrativa e di evitare l’insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all’articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell’avvenuta restituzione. (3)
[6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di
quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa
delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a
piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad
operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con
esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti
pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti
in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato
comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della
realizzazione di nuovi immobili per valutare la
possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da
destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con
immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale
massima del 75 per cento della permuta mentre il restante
25 per cento dovra' interessare immobili dello Stato
dismessi e disponibili. Le suddette permute sono attuate,
in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la
realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi
centrali di corte d'appello in cui sia prevista la
razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e
minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi
periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre
2011, n. 148. (3) (6) (7) (8) (9)] (10)
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(2) Comma così sostituito dalla legge di conversione.
(3) Comma inserito dalla legge di conversione.
(4) Comma soppresso dalla legge di conversione.
(5) Termine modificato dall'art. 13, DL 29/12/2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla L. 24/2/2012, n. 14.
(6) Comma modificato dall'art. 56, DL 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 24/3/2012, n. 27.
(7) Comma modificato dall'art. 34, DL18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221.
(8) Comma modificato dall'art. 1, comma 289, L. 27/12/2013, n. 147.
(9) Comma modificato dall'art. 1, L. 27/12/2017, n. 205.
(10) Comma abrogato dall'art. 44, DL 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19/12/2019, n. 157.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloRevisione integrale della spesa pubblica
Articolo 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
Articolo 1 bis - Indennita' di amministrazione
Articolo 1 ter - Calendario del processo civile
Articolo 2 - Disposizioni in materia di entrate
Articolo 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni allaccesso e allesercizio delle professioni e delle attivita economiche
Articolo 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea
Articolo 5 - Norme in materia di societa municipalizzate
Articolo 5 bis - Sviluppo delle regioni dellobiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud
Articolo 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita, denuncia e dichiarazione di inizio attivita. Ulteriori semplificazioni
Articolo 6 bis - Accesso ai sistemi informativi
Articolo 6 ter - Fondo di rotazione per la progettualita
Articolo 7 - Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dellenergia elettrica e del gas
Articolo 7 bis - Modifiche allarticolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
Articolo 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita
Articolo 9 - Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
Articolo 10 - Fondi interprofessionali per la formazione continua
Articolo 11 - Livelli di tutela essenziali per lattivazione dei tirocini
Articolo 12 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Articolo 13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita. Riduzione delle spese per i referendum
Articolo 14 - Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita. Misure premiali
Articolo 15 - Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
Articolo 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
Articolo 17 - Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro
Articolo 18 - Voli in classe economica
Articolo 19 - Disposizioni finali
Articolo 19 bis - Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 20 - Entrata in vigore