Articolo Normativa

Decreto Legge 13/8/2011 n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Articolo 15

Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14/9/2011, N. 148
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Titolo IV - RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali (2)

[1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.] (1)
[2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province soppresse esercitano l’iniziativa di cui all’articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un’altra provincia all’interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuita’ territoriale.] (1)
[3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni gia’ facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l’area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell’Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.] (1)
[4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.] (1)
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e’ ridotto della meta’, con arrotondamento all’unita’ superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
[6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma.] (1)
[7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.] (1)
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(1) Comma soppresso dalla legge di conversione.
(2) Rubrica modificata dalla legge di conversione.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Revisione integrale della spesa pubblica
Articolo 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
Articolo 1 bis - Indennita' di amministrazione
Articolo 1 ter - Calendario del processo civile
Articolo 2 - Disposizioni in materia di entrate
Articolo 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attivita’ economiche
Articolo 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea
Articolo 5 - Norme in materia di societa’ municipalizzate
Articolo 5 bis - Sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud
Articolo 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’, denuncia e dichiarazione di inizio attivita’. Ulteriori semplificazioni
Articolo 6 bis - Accesso ai sistemi informativi
Articolo 6 ter - Fondo di rotazione per la progettualita’
Articolo 7 - Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell’energia elettrica e del gas
Articolo 7 bis - Modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
Articolo 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’
Articolo 9 - Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
Articolo 10 - Fondi interprofessionali per la formazione continua
Articolo 11 - Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini
Articolo 12 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Articolo 13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita’. Riduzione delle spese per i referendum
Articolo 14 - Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita’. Misure premiali
Articolo 15 - Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
Articolo 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
Articolo 17 - Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Articolo 18 - Voli in classe economica
Articolo 19 - Disposizioni finali
Articolo 19 bis - Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 20 - Entrata in vigore