Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 10
Articolo 1
Oggetto e finalità
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, anche in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), nonché dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell’Unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in piccolo – uno “Small Business Act” per l’Europa [Com (2008)394]) definisce la disciplina per l’esercizio delle attività produttive, il riordino dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche ed edilizie per l’apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi. 2. La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi: a) riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell’occupazione e della prosperità economica; b) garantire la libertà di iniziativa economica, di stabilimento e di prestazione di servizi in conformità ai principi riconosciuti dall’Unione Europea; c) definire un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle imprese; d) valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, adeguando l’attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze; e) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione; f) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea; g) creare le condizioni per la partecipazione e l’accesso delle imprese alle politiche pubbliche attraverso l’innovazione tecnologica ed informatica, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione:a) per le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, le attività socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative;
b) per i procedimenti aventi ad oggetto gli impianti e le infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o comunque connesse ad attività produttive; c) per la realizzazione di impianti relativi alle reti dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, della telefonia e della teleradiocomunicazione, da realizzare a cura dei gestori dei relativi servizi; d) per gli allacciamenti ai servizi di rete dell’energia, del gas e della telefonia e per gli impianti di tele radiocomunicazione; e) per le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o maggiore efficienza degli impianti esistenti nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Sportello unico per le attività produttive
Articolo 3 - Svolgimento del procedimento in via telematica
Articolo 4 - Rete regionale degli SUAP
Articolo 5 - Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP
Articolo 6 - Banca dati regionale SUAP
Articolo 7 - Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) e Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attivita' produttive)
Articolo 8 - Interventi urbanistico-edilizi rientranti nellAllegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso
Articolo 9 - Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi
Articolo 10 - Procedimento unico
Articolo 11 - Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10 e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altri servizi di rete
Articolo 12 - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti
Articolo 13 - Sanzioni
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali
Articolo 15 - Norme transitorie
Articolo 16 - Abrogazione di norme
Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (CILA), a SCIA e a comunicazione di inizio lavori (articolo 7 e articolo 7-bis)
Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (articoli 7-bis e 9)