Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 10
Articolo 6
Banca dati regionale SUAP
TITOLO II - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CAPO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Banca dati regionale SUAP
1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l’aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene anche le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
2. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l’individuazione dei soggetti interessati. 3. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti. 4. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati.Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Sportello unico per le attività produttive
Articolo 3 - Svolgimento del procedimento in via telematica
Articolo 4 - Rete regionale degli SUAP
Articolo 5 - Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP
Articolo 6 - Banca dati regionale SUAP
Articolo 7 - Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) e Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attivita' produttive)
Articolo 8 - Interventi urbanistico-edilizi rientranti nellAllegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso
Articolo 9 - Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi
Articolo 10 - Procedimento unico
Articolo 11 - Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10 e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altri servizi di rete
Articolo 12 - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti
Articolo 13 - Sanzioni
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali
Articolo 15 - Norme transitorie
Articolo 16 - Abrogazione di norme
Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (CILA), a SCIA e a comunicazione di inizio lavori (articolo 7 e articolo 7-bis)
Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (articoli 7-bis e 9)