Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 10

Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

Articolo 4

Rete regionale degli SUAP

TITOLO II - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CAPO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Rete regionale degli SUAP

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l’interoperabilità applicativa e l’accesso alle banche dati richieste per l’esercizio degli SUAP;

b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l’interoperabilità  fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale “impresainungiorno”, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010;

c) stipula con le autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di “intermediario strutturale” a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Sportello unico per le attività produttive
Articolo 3 - Svolgimento del procedimento in via telematica
Articolo 4 - Rete regionale degli SUAP
Articolo 5 - Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP
Articolo 6 - Banca dati regionale SUAP
Articolo 7 - Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) e Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attivita' produttive)
Articolo 8 - Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell’Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso
Articolo 9 - Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi
Articolo 10 - Procedimento unico
Articolo 11 - Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10 e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altri servizi di rete
Articolo 12 - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti
Articolo 13 - Sanzioni
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali
Articolo 15 - Norme transitorie
Articolo 16 - Abrogazione di norme
Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (CILA), a SCIA e a comunicazione di inizio lavori (articolo 7 e articolo 7-bis)
Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (articoli 7-bis e 9)