Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41
Articolo 6
Risparmio energetico
CAPO III -
STRUMENTI ATTUATIVI
(Risparmio energetico)
1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di risparmio delle risorse energetiche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:
a) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e all’illuminazione;
b) la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali;
c) la valorizzazione dell’integrazione sito-involucro;
d) gli interventi sull’albedo e uso del verde per diminuire l’effetto «isola di calore»;
e) gli interventi sugli involucri;
f) gli interventi sugli impianti;
g) gli interventi sui sistemi di illuminazione.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti, con apposito regolamento, in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005 modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e con gli indirizzi del Piano energetico ambientale regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore
