Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41
Articolo 12
Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
CAPO V -
PARAMETRI EDILIZI E INCENTIVI
(Calcolo degli indici e dei parametri edilizi)
1. Anche in deroga a quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:
a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i venti centimetri;
c) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al quindici per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali. Al fine di consentire la migliore insolazione degli edifici e favorire l’utilizzo di energia solare, sono consentite modificazioni delle altezze massime di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde in cui l’altezza massima sia comunque inferiore a metri 2,15 ridotta a metri 1,95 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata come media delle altezze della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) alle variazioni delle altezze massime, nonché alle distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi;
b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.
3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, coerenti con i requisiti di sostenibilità ambientale previsti dalla presente legge, è allegata apposita documentazione tecnica che definisca il soddisfacimento dei requisiti secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico ai sensi dell’articolo 10, commi 2, 3 e 4.
6. Per interventi sugli edifici costruiti o modificati ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.
7. I regolamenti edilizi comunali dovranno essere adeguati in modo da definire modalità di installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico come attività libere non soggette a permesso di costruire, D.I.A. o S.C.I.A.. È fatta salva la possibilità di individuare, con idoneo provvedimento, particolari zone del territorio comunale per le quali i suddetti interventi possono essere assoggettati a S.C.I.A. o D.I.A.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore