Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41

Norme per l'abitare sostenibile

Articolo 10

Certificazione di sostenibilità degli edifici

CAPO IV - CERTIFICAZIONE, DISCIPLINARE E LINEE GUIDA

(Certificazione di sostenibilità degli edifici)

1. La certificazione della sostenibilità degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10, valutando sia il progetto sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico superiore al cinquanta per cento. Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al D.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della presente legge, con riferimento ai requisiti e ai parametri indicati nel D.lgs. 192/2005; la certificazione energetica è comunque obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità.
3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista abilitato o da una organizzazione accreditata ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione lavori, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento. Il risultato della certificazione, sotto forma di apposita targa, è affisso nell’edificio in luogo visibile.
4. La Giunta regionale definisce e aggiorna:

a) il sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici, per l’effettuazione dei controlli e l’irrogazione delle eventuali sanzioni, compresa la relativa modulistica;
b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

5. La Regione, per il tramite del Comune competente per territorio, dispone controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti di cui al comma 4, lettera b), nonché accertamenti e ispezioni a campione sugli interventi oggetto di certificazione, in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal proprietario o soggetto attuatore dell’intervento, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dell’attestato di certificazione, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
6. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati risultino difformità, il Comune:

a) ingiunge al proprietario o al soggetto attuatore dell’intervento di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l’edificio a quanto dichiarato;
b) qualora non si raggiungesse la conformità, revoca la certificazione rilasciata.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore