Articolo Normativa

Decreto Legge 4/6/2013 n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale

Articolo 6

Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2013, N. 90
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Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. L’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e’ sostituito dal seguente: 
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici e’ rilasciato per gli edifici o le unita’ immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilita’. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato e’ prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o societa’ di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato e’ prodotto a cura del proprietario dell’immobile. 
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita’ immobiliari, ove l’edificio o l’unita’ non ne sia gia’ dotato, il proprietario e’ tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita’. 
3. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12, l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita’ degli stessi contratti. (2)
4. L’attestazione della prestazione energetica puo’ riferirsi a una o piu’ unita’ immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a piu’ unita’ immobiliari puo’ essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 
5. L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validita’ temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e’ aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unita’ immobiliare. La validita’ temporale massima e’ subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessita’ di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e’ prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica. 
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, ove l’edificio non ne sia gia’ dotato, e’ fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e’ abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
6-bis. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e’ utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo. 
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l’attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e’ fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unita’ immobiliare e la classe energetica corrispondente. 
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unita’ immobiliare interessati. 
10. L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia’ disponibile un attestato in corso di validita’, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
11. L’attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all’articolo 8, comma 2, e’ facoltativo ed e’ predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell’attestato di prestazione energetica. A tale fine, l’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unita’ immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonche’ i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonche’, nel sottoscriverlo, quale e’ od e’ stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo. 
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’ articolo 4, e’ predisposto l’adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita’, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; 
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 
1) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile,attraverso i rispettivi indici; 
2) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 
3) la qualita’ energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio; 
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
5) le emissioni di anidride carbonica; 
6) l’energia esportata; 
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi piu’ significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica; 
8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; 
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualita’ energetica degli edifici fornite ai cittadini; 
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.». (1)

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90.
(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 139, L 27/12/2013, n. 147.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 2 - Modificazioni all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 3 - Modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 4 - Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 5 - Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero
Articolo 6 - Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.
Articolo 7 - Modificazioni all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 8 - Modificazioni all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 9 - Modificazioni all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 10 - Modificazioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 11 - Modificazioni dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 12 - Modificazioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 13 - Modificazioni dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Articolo 15 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
Articolo 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
Articolo 17 - Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
Articolo 18 - Abrogazioni e disposizioni finali
Articolo 19 - Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
Articolo 20 - Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 - Entrata in vigore