Decreto Legge 4/6/2013 n. 63
Articolo 8
Modificazioni allarticolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2013, N. 90
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Modificazioni all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, comunicano entro centoventi giorni all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprieta’ o dai medesimi gestiti nonche’ le eventuali successive modifiche significative;
b) le societa’ di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarita’ delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 4, comma 1-bis»;
a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, » sono soppresse;
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformita’ alla direttiva 2010/31/UE, le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita’ applicativa dei requisiti minimi, anche con l’utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilita’ o di elevata onerosita’, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all’integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualita’ dell’aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformita’ a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita’ di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformita’ dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione congiunta:
a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all’articolo 4-bis, comma 2;
e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13». (1)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192Articolo 2 - Modificazioni allarticolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 3 - Modificazioni allarticolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 4 - Modificazioni allarticolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 5 - Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero
Articolo 6 - Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.
Articolo 7 - Modificazioni allarticolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 8 - Modificazioni allarticolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 9 - Modificazioni allarticolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 10 - Modificazioni dellarticolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 11 - Modificazioni dellarticolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 12 - Modificazioni dellarticolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 13 - Modificazioni dellarticolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Articolo 15 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
Articolo 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per lacquisto di mobili
Articolo 17 - Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
Articolo 18 - Abrogazioni e disposizioni finali
Articolo 19 - Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
Articolo 20 - Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 - Entrata in vigore