Articolo Normativa

Decreto Legge 4/6/2013 n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale

Articolo 12

Modificazioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2013, N. 90
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Modificazioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. L’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e’ sostituito dal seguente: 
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformita’ e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
2. Le autorita’ competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalita’ di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita’ stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, e’ punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformita’ delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilita’, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 
5. Il proprietario o il conduttore dell’unita’ immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne e’ assunta la responsabilita’, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita’ immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 
9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita’ immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.». (1)

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 2 - Modificazioni all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 3 - Modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 4 - Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 5 - Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero
Articolo 6 - Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.
Articolo 7 - Modificazioni all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 8 - Modificazioni all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 9 - Modificazioni all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 10 - Modificazioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 11 - Modificazioni dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 12 - Modificazioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 13 - Modificazioni dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Articolo 15 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
Articolo 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
Articolo 17 - Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
Articolo 18 - Abrogazioni e disposizioni finali
Articolo 19 - Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
Articolo 20 - Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 - Entrata in vigore