Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 14
Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO
(Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale)
1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio
2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla
seguente: "venti";
b) all'art. 16:
1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite
dalle seguenti: "durata di sei anni";
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" e' soppressa, le
parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti:
"settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR";
2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e' sostituita dalla
seguente: "dieci";
2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito decreto
ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima
procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e'
effettuata dopo il primo biennio";
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita'
individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina
altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere
conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei
parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)";
2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" e' sostituita dalla
seguente: "cinque" , le parole da: "e sorteggio di un
commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ". Nel rispetto della rappresentanza
proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo'
disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione";
2.6) alla lettera g), le parole da: "la corresponsione" fino alla
fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino a:
"ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui
alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al
quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le
parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite
le seguenti: "il parere e' obbligatorio nel caso di candidati
afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato
nella commissione;";
2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare" fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa
fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa";
2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
"m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto
compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236".
3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito
negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare
domanda a decorrere dal 1° marzo 2015. La durata dell'abilitazione
scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei
anni.
3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
le parole da: "previo parere di una commissione" a: "proposta la
chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere della
commissione nominata per l'espletamento delle procedure di
abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3,
lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata,
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo
parere".
3-quinquies. La qualita' della produzione scientifica dei
professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione
scientifica nazionale e' considerata prioritaria nell'ambito della
valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'art. 5,
commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle
risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono effettuate entro il 31 ottobre 2015. (1) (2)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
(2) Comma modificato dall'art. 6, DL 31/12/2014, n. 192.
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Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
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Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
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