Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 17
Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
CAPO II - MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa’ partecipale)
1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di
razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema
informatico si avvale di un software libero con codice sorgente
aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le
proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da
ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi
dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e'
pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i
dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di
qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il
trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei
relativi organi.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi
strumentali all'attivita' delle amministrazioni statali, con le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema
informatico di acquisizione di dati relativi alla modalita' di
gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai
servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un
software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e
con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini
della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.
2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca
dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle
amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri consente altresi', con le stesse modalita', la
consultazione dei dati di cui all'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet
istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di
cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, nella banca dati del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al
comma 4, le informazioni di cui all'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma
587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento
della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni
contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo
periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita'
istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
in societa' ed enti di diritto pubblico e di diritto privato
detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire attraverso
banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle
citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle societa' da
esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che
le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita'
tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di
comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento
del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore