Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 25
Semplificazione per i soggetti con invalidita
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO II - INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
CAPO I - ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Semplificazione per i soggetti con invalidita’)
1. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da
disabili sensoriali o".
1. All'art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in
ingegneria" sono inserite le seguenti: ", nonche' dal
rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La
partecipazione del rappresentante di quest'ultima e' comunque a
titolo gratuito".
2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della
patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126,
commi 2, 3 e 4.".
3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il
comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il
comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita
la parola: "puo'".
4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'art. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola
"quarantacinque";
2) le parole "ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa
legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia
denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti
nelle patologie denunciate".
b) al comma 3-bis dell'art. 2, la parola "centottanta" e'
sostituita dalla parola "novanta";
c) dopo il comma 3-ter dell'art. 2, e' inserito il seguente
comma: "3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste
dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la
Commissione medica competente, previa richiesta motivata
dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato
provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio
produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
parte della Commissione medica dell'INPS.".
5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le
prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni
sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di
settore.
6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle
Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
attribuite al compimento della maggiore eta' le prestazioni
economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori
accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri
requisiti previsti dalla normativa di settore.
6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista
la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.
8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
primo periodo e' soppresso.
9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in
fine il seguente comma:
"2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o
superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista.".
9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono
soppresse. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore