Decreto Legge 20/6/2017 n. 91
Articolo 5
Benefici fiscali e semplificazioni
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2017, N. 123--------------------------------------------------------------------------------
Capo II - Zone economiche speciali - ZES
Benefici fiscali e semplificazioni
1. Le nuove imprese e quelle gia’ esistenti, che avviano un programma di attivita’ economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto delle
norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attivita' d'impresa.
Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la
realizzazione e lo svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES
sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali
applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli
articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di
concessioni demaniali portuali; (1)
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o
nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede
l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso
comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni sono
adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i
termini ivi previsti sono ridotti della meta'; (2)
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura
il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della
normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai
sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di
realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo
sportello unico e' disponibile in formato digitale, in almeno una
lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di moduli
e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei
quali e', in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli
ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali termini
di conclusione del procedimento; (2)
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale e composta
dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro
per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal
Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e
delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo
delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in base
all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici
locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei
dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina
di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento di
organizzazione dei lavori della stessa; (2)
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo'
presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi
procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le
procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le
amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla
Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti
dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento individuato; (2)
a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali
intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
La perimetrazione di dette zone franche doganali e' proposta da
ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ed e' approvata con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta
(2) .
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale interclusa ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione e' definita
dall'Autorita' di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.(4)
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all’articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche’ delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono
realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai
gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. (3)
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e’ soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita'
nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento
dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei
benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L’agevolazione di cui al comma 2 e’ concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall’articolo 14; agli adempimenti di cui all’articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all’articolo 4, comma 4.
6. L’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull’andamento delle attivita’ e sull’efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l’amministrazione di cui all’articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3.
(1) Lettera sostituita dall'art. 3 ter, DL 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11/2/2019, n. 12.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 3 ter, DL 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11/2/2019, n. 12.
(3) Comma aggiunto dall'art. 3 ter, DL 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11/2/2019, n. 12.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»Articolo 2 - Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno
Articolo 2 bis - Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus
Articolo 3 - Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati
Articolo 3 bis - Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione
Articolo 3 ter - Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
Articolo 4 - Istituzione di zone economiche speciali - ZES
Articolo 5 - Benefici fiscali e semplificazioni
Articolo 6 - Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo
Articolo 6 bis - Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni
Articolo 6 ter - Misure per il completamento delle infrastrutture
Articolo 7 - Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS
Articolo 8 - Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
Articolo 9 - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
Articolo 9 bis - Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127
Articolo 9 ter - Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' residue alla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni
Articolo 9 quater - Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 9 quinquies - Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 9 sexies - Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi
Articolo 10 - Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno
Articolo 10 bis - Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna
Articolo 10 ter - Disposizioni in materia di sviluppo di unita' produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno
Articolo 11 - Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno
Articolo 11 bis - Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017
Articolo 11 ter - Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici
Articolo 11 quater - Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 12 - Costo standard per studente
Articolo 12 bis - Ulteriori disposizioni per le università
Articolo 13 - Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA
Articolo 13 bis - Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio
Articolo 13 ter - Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto
Articolo 14 - Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 15 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 15 bis - Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 15 ter - Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche
Articolo 15 quater - Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 15 quinquies - Contributo alle province e alle citta' metropolitane
Articolo 15 sexies - Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali
Articolo 15 septies - Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria
Articolo 15 octies - Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018
Articolo 16 - Misure urgenti per affrontare situazione di marginalita' sociale
Articolo 16 bis - Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25
Articolo 16 ter - Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane
Articolo 16 quater - Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria
Articolo 16 quinquies - Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale
Articolo 16 sexies - Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attivita' di protezione civile
Articolo 16 septies - Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 16 octies - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 16 novies - Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci
Articolo 16 decies - Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso
Articolo 17 - Entrata in vigore