Decreto Legge 20/6/2017 n. 91
Articolo 12
Costo standard per studente
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2017, N. 123--------------------------------------------------------------------------------
Capo IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale
Costo standard per studente
1. Per costo standard per studente delle universita’ statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’universita’. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. La determinazione e l’eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell’intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l’accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e’ riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unita’ di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l’ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo e’ stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi’ conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita’ degli iscritti.
2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che
rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le
numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6.
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e
territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare, al costo
standard di ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un importo di natura
perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto
al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita'
contributiva degli studenti iscritti all'universita', determinata
tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione
territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede
l'ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale distribuzione
dei finanziamenti per le universita' statali sono confermate le
assegnazioni gia' disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere
sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo
standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto
definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare gia' indicato nei decreti
ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio
del costo standard per studente e' fissata con il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca relativo
ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro
l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del
relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei
finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e
i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno
2016.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto )), con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisti
i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del
modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei
criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un
ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui
al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita' di ogni
universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.
Tale ulteriore importo e' parametrato rispetto al costo standard
medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e trova
applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di
una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il
2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire
gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del
trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di
ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente
iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non
superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso.
8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' concesso, per
l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a
decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000
annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli
emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro
per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»Articolo 2 - Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno
Articolo 2 bis - Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus
Articolo 3 - Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati
Articolo 3 bis - Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione
Articolo 3 ter - Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
Articolo 4 - Istituzione di zone economiche speciali - ZES
Articolo 5 - Benefici fiscali e semplificazioni
Articolo 6 - Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo
Articolo 6 bis - Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni
Articolo 6 ter - Misure per il completamento delle infrastrutture
Articolo 7 - Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS
Articolo 8 - Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
Articolo 9 - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
Articolo 9 bis - Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127
Articolo 9 ter - Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' residue alla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni
Articolo 9 quater - Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 9 quinquies - Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 9 sexies - Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi
Articolo 10 - Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno
Articolo 10 bis - Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna
Articolo 10 ter - Disposizioni in materia di sviluppo di unita' produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno
Articolo 11 - Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno
Articolo 11 bis - Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017
Articolo 11 ter - Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici
Articolo 11 quater - Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 12 - Costo standard per studente
Articolo 12 bis - Ulteriori disposizioni per le università
Articolo 13 - Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA
Articolo 13 bis - Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio
Articolo 13 ter - Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto
Articolo 14 - Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 15 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 15 bis - Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 15 ter - Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche
Articolo 15 quater - Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 15 quinquies - Contributo alle province e alle citta' metropolitane
Articolo 15 sexies - Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali
Articolo 15 septies - Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria
Articolo 15 octies - Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018
Articolo 16 - Misure urgenti per affrontare situazione di marginalita' sociale
Articolo 16 bis - Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25
Articolo 16 ter - Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane
Articolo 16 quater - Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria
Articolo 16 quinquies - Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale
Articolo 16 sexies - Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attivita' di protezione civile
Articolo 16 septies - Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 16 octies - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 16 novies - Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci
Articolo 16 decies - Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso
Articolo 17 - Entrata in vigore