Articolo Normativa

Decreto Legge 20/6/2017 n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Articolo 3 bis

Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 3/8/2017, N. 123
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Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno

1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), qualistrutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonche' di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove gia' non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attivita' che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalita', gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche' il contesto territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione triennale e' inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di azione triennale e' redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attivita' svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare un'adeguata attivita' di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attivita' svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonche' di rendere piu' efficace l'attivita' di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, le parole: «all'uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cinque per cento».
4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN puo' essere disposta un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e' destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attivita' di valutazione, delle disponibilita' complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu' CTN, in relazione agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla attivita' svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.
5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 e' assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attivita' previste in capo agli stessi, nonche' per la presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispettodella disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
Articolo 2 - Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno
Articolo 2 bis - Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus
Articolo 3 - Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati
Articolo 3 bis - Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione
Articolo 3 ter - Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
Articolo 4 - Istituzione di zone economiche speciali - ZES
Articolo 5 - Benefici fiscali e semplificazioni
Articolo 6 - Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo
Articolo 6 bis - Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni
Articolo 6 ter - Misure per il completamento delle infrastrutture
Articolo 7 - Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS
Articolo 8 - Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
Articolo 9 - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
Articolo 9 bis - Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127
Articolo 9 ter - Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' residue alla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni
Articolo 9 quater - Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 9 quinquies - Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 9 sexies - Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi
Articolo 10 - Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno
Articolo 10 bis - Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna
Articolo 10 ter - Disposizioni in materia di sviluppo di unita' produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno
Articolo 11 - Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno
Articolo 11 bis - Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017
Articolo 11 ter - Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici
Articolo 11 quater - Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 12 - Costo standard per studente
Articolo 12 bis - Ulteriori disposizioni per le università
Articolo 13 - Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA
Articolo 13 bis - Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio
Articolo 13 ter - Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto
Articolo 14 - Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 15 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 15 bis - Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 15 ter - Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche
Articolo 15 quater - Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 15 quinquies - Contributo alle province e alle citta' metropolitane
Articolo 15 sexies - Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali
Articolo 15 septies - Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria
Articolo 15 octies - Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018
Articolo 16 - Misure urgenti per affrontare situazione di marginalita' sociale
Articolo 16 bis - Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25
Articolo 16 ter - Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane
Articolo 16 quater - Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria
Articolo 16 quinquies - Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale
Articolo 16 sexies - Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attivita' di protezione civile
Articolo 16 septies - Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 16 octies - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 16 novies - Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci
Articolo 16 decies - Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso
Articolo 17 - Entrata in vigore